La sentenza della Corte Costituzionale tedesca ha fatto tremare l’Europa, ma se fosse proprio quella sentenza a spingere Angela Merkel verso più integrazione europea e verso più solidarietà? Ce ne parla nel suo blog su il Riformista Caterina Avanza:

Premetto che trovo assolutamente insopportabile la ricerca costante di un capro espiatorio a volte anche da parte dei media italiani. No la Germania non è cattiva, del resto LA Germania non vuol dire nulla. Come in tutti i paesi esiste una posizione di Governo che al suo interno tra l’altro non è omogeneo, esistono posizioni più conservatrici del Governo (gli amici di Salvini dell’AfD che sono assolutamente contro qualsiasi forma di solidarietà con altri paesi europei, compreso il trasferimento di pazienti lombardi in ospedali tedeschi), c’è chi come i Verdi tedeschi hanno posizioni progressiste e estremamente pro europee e infine c’è un’opinione pubblica polivalente come in tutte le democrazie del mondo.

Della sentenza Karlsruhe è l’impatto politico che spaventa, più che il rischio economico, per lo meno nell’immediato. A dimostrarlo è la serenità dei mercati che non hanno dato segni di fibrillazione al seguito della sentenza. Una gaffe di Christine Lagarde all’inizio della crisi aveva procurato ben più danni, con lo spread che era schizzato alle stelle.

Se il rischio economico non è imminente, il messaggio politico che esce dalla sentenza è grave e merita di essere analizzato. La sentenza del 5 maggio è un rigurgito sovranista, perché mettendo in dubbio il giudizio della Corte di giustizia europea del 2008 sul quantitative easing (QE), la Corte tedesca calpesta il pilastro sul quale si posa l’Unione e cioè la superiorità del diritto comunitario sui diritti nazionali. Ma la sentenza è anche un riflesso chiaramente nazionalista. In sostanza la Corte afferma che la politica monetaria europea non ha sufficientemente preso in considerazione gli interessi dei risparmiatori e degli azionisti tedeschi. In effetti la BCE di super Mario ha chiaramente fatto la scelta di sostenere crescita e impiego tenendo i tassi vicino allo zero, sacrificando i profitti dei risparmiatori. Ed ecco che la Corte tedesca chiede che sia dimostrata la “proporzionalità” della politica della BCE e quindi che siano presi in considerazione gli inconvenienti per la sola Germania. Siamo al di fuori di qualsiasi logica comunitaria e di cooperazione, perché quello che la Corte sta implicitamente dicendo è che contano di più i risparmiatori tedeschi dei disoccupati italiani, spagnoli o greci. Siamo di fronte ad una reazione totalmente imperialista da parte della Corte tedesca che non ha mancato di suscitare reazioni molto violente nel dibattito interno in Germania.

I governi della Polonia e dell’Ungheria hanno immediatamente manifestato la loro soddisfazione di fronte alla sentenza della Corte tedesca. Perché se stabiliamo che il diritto nazionale premia su quello comunitario, allora diventerà impossibile condannare Victor Orban quando mette a tacere i media o il governo di Varsavia (anche loro amici intimi di Salvini e Meloni) quando autorizza delle “no gay zone” nelle città polacche cioè zone “libere dall’ideologia gay” e quindi implicitamente vietate agli omosessuali…Se ascoltassimo Karlsruhe, a partire da oggi ognuno fa quel che gli pare ed è la fine dell’Euro e anche dell’Unione europea.

La corte costituzionale tedesca e dico bene la Corte è diventata un problema per l’Europa. La Corte costituzionale non LA Germania! I media tedeschi hanno condannato l’ingerenza politica della Corte quasi all’unanimità e anche il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha preso le distanze dalla sentenza. Peter Meier-Beck (giudice della Corte di Cassazione tedesca) attacca violentemente la Sentenza del 5 maggio definendola “un attacco contro l’UE in quanto comunità di diritto”. La presidente della Commissione, Ursula Von der Layen ha (con poca convinzione) minacciato di aprire una procedura di infrazione contro la Germania per non rispetto della supremazia del diritto comunitario. Sarebbe il caso di farlo dato che tra l’altro l’antecedente esiste – la Francia fu messa in causa dalla Commissione proprio in ragione di un giudizio espresso dal Consiglio di Stato francese.

Questo rigurgito sovranista e nazionalista tedesco ha tanto di istinto suicida perché come ama ripeterlo Enrico Letta nelle sue conferenze, in Europa ci sono due tipi di paesi: quelli piccoli e quelli che non sanno ancora di essere piccoli! Nel 2050 nessuna economia europea farà parte del G7, neppure quella tedesca. La Germania sa che ha bisogno dell’Unione europea se vuole continuare a stare nella corte dei grandi ed è probabilmente proprio da un sentimento di impotenza che nasce questo tentativo di “tedeschizzazione” dell’Europa.

Ma l’Unione europea non diventerà il sedicesimo Lander tedesco, che si mettano l’anima in pace i giudici della Corte!

E Angela Merkel in che campo sta? Con i sovranisti, nazionalisti della Corte costituzionale tedesca, scelta che alla lunga, metterebbe in pericolo l’euro e provocherebbe, l’uscita della Germania dalla corte dei grandi? Oppure con la Francia che insieme ad una decina di altri paesi (fra cui l’Italia), propone un piano di rilancio dell’economia dotato di 1000 a 1500 miliardi di euro? Un piano alimentato da prestiti fatti dalla Commissione con la garanzia comune dei 27 Stati membri, per permettere di prendere in prestito denaro a tassi bassissimi. Questi soldi sarebbero in parte dei prestiti e in parte delle sovvenzioni, cioè dei transfert dalle zone più ricche alle zone più in difficoltà e più impattate dall’epidemia. Insomma, una vera solidarietà europea!
Angela Merkel ha inizialmente chiesto alla BCE di spiegare la sua politica monetaria come lo chiede la sentenza della Corte costituzionale, il che equivale a chiedere ad una istituzione europea di sottomettersi al diritto tedesco… per poi cambiare totalmente rotta e dichiarare, mercoledì 13 maggio davanti al Bundestag, il suo attaccamento alla moneta unica che vuole preservare a tutti i costi e la sua volontà per una maggiore “integrazione” economica e politica della zona euro. La Cancelliera ha infine ricordato la necessità di mostrarsi solidali verso i membri più in difficoltà della zona euro, senza precisare pero che forma avrebbe preso questa solidarietà!
Non ci resta che attendere il prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 giugno per vedere se Angela Merkel avrà la forza politica per non cedere ai giudici sovranisti della Corte tedesca e fare il passo dell’unione politica perché come lo disse Jacques Delors, “quella monetaria non basta”!
Si dice spesso che l’Europa si faccia grazie alle crisi, e che sia davvero cosi?

ABSTRACT DELLA SENTENZA

BVerfG, Judgment of the Second Senate of 05 May 2020 – 2 BvR 859/15

estese dalla Corte federale tedesca

(i numeri fra parentesi rimandano ai paragrafi della parte motiva; le note di commento sono state da noi inserite per rendere più comprensibile la lettura)

  1. Laddove il controllo sul rispetto delle attribuzioni proprie dell’Unione europea (c.d. ultra vires review) o il controllo sull’intaccamento dell’identità costituzionale (c.d. constitutional identity review) facciano sorgere questioni sulla validità o l’interpretazione di una misura adottata da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea, la Corte costituzionale federale, in linea di principio, basa il proprio controllo sulla comprensione e la valutazione di una tale misura come proposta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea1. (118).
  2. La Corte di giustizia dell’Unione europea esorbita dal proprio mandato giudiziario, come determinato dalle funzioni che le sono conferite dall’Articolo 19, paragrafo 1, secondo periodo del Trattato sull’Unione europea2, laddove un’interpretazione data sui Trattati non risulti comprensibile e debba, pertanto, essere considerata obiettivamente arbitraria3. Se la Corte di giustizia dell’Unione europea oltrepassa tale limite, le sue decisioni non trovano più copertura nell’Articolo 19, paragrafo 1, secondo periodo del Trattato sull’Unione europea e così nemmeno nello stesso atto interno di ratifica; almeno per quanto riguarda la Germania, simili decisioni difettano del minimo di legittimazione democratica necessaria ai sensi dell’Articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo4, in combinato disposto con l’Articolo 20, paragrafi 1 e 25, e l’Articolo 79, paragrafo 3, della Legge Fondamentale tedesca. (11)
  3. Laddove siano coinvolti interessi fondamentali degli Stati membri, come generalmente accade nelle questioni interpretative sulle competenze conferite all’Unione europea e sulla agenda di integrazione da questa seguita, come democraticamente legittimata (c.d. Integrationsprogramm), il controllo giurisdizionale può non limitarsi ad accettare posizioni semplicemente sostenute dalla Banca centrale europea senza una valutazione più attenta. (142)
  4. La combinazione dell’ampio potere discrezionale accordato all’istituzione in questione unitamente al limitato standard di controllo applicato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea chiaramente non riesce a dare effettività sufficiente al principio di attribuzione e apre la strada a una continua erosione delle competenze degli Stati membri. (156)
  5. Per salvaguardare il principio della democrazia, è indispensabile che i fondamenti della divisione di competenze nell’Unione europea vengano rispettati. La finalità dell’agenda europea di integrazione non deve minare il principio di attribuzione, uno dei principi fondamentali dell’Unione europea. (158)
  6. a) Nel contesto della delimitazione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri, il principio di proporzionalità e la valutazione complessiva che esso comporta rivestono grande importanza rispetto ai principi di democrazia e sovranità della persone. La mancata osservanza di questi principi intacca potenzialmente i fondamenti della divisione delle competenze nell’Unione europea, minando il principio del conferimento. (158)

b) Un programma per l’acquisto di titoli di stato soddisfa il principio di proporzionalità solo se costituisce uno strumento adeguato e necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito; il principio di proporzionalità richiede che l’obiettivo di politica monetaria del programma e gli effetti di politica economica siano identificati, ponderati ed equilibrati l’uno rispetto all’altro. Laddove l’obiettivo di un programma di politica monetaria venga perseguito incondizionatamente e i suoi effetti di politica economica vengano ignorati, si trascura manifestamente il principio di proporzionalità sancito dall’Articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo e dall’Articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea6. (165)

c) Il fatto che il Sistema europeo di banche centrali non abbia un mandato per le questioni di politica economica o sociale7 non esclude che gli effetti di un programma per l’acquisto di titoli di stato, ad esempio, sul debito pubblico, sul risparmio personale, sui regimi pensionistici, sui prezzi degli immobili e il mantenimento a galla di società in dissesto, siano comunque da tenere in considerazione nella valutazione di proporzionalità ai sensi dell’Articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo e dell’Articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea e – nell’ambito di una valutazione complessiva – ponderati rispetto all’obiettivo di politica monetaria che il programma miri a raggiungere e sia in grado di raggiungere. (139)

  1. La valutazione circa il fatto che un programma come il Programma di acquisto del settore pubblico (PSPP) possa o meno aggirare manifestamente il divieto di cui all’Articolo 123, paragrafo 18, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non si basa su di un unico criterio; piuttosto, richiede una valutazione generale di tutte le circostanze rilevanti. In particolare, il limite di acquisto del 33% e la distribuzione degli acquisti dei titoli del settore pubblico secondo lo schema di suddivisione del capitale della Banca centrale europea9, impedirebbero l’adozione di misure selettive nell’ambito del Programma di acquisto del settore pubblico a beneficio di singoli Stati membri e che l’Eurosistema diventi il maggior creditore di un particolare Stato membro. (217)
  2. Se il regime di condivisione del rischio per gli acquisti di obbligazioni nell’ambito del Programma di acquisto del settore pubblico fosse soggetto a modifiche (retroattive), ciò inciderebbe sui limiti di responsabilità di bilancio stabiliti dal Parlamento (Bundestag) tedesco e risulterebbe incompatibile con l’Articolo 79(3) della Legge fondamentale tedesca. Si tratterebbe in sostanza di un’assunzione di responsabilità per decisioni prese da terzi, con conseguenze potenzialmente imprevedibili, inammissibile per la Legge fondamentale tedesca.
  3. Sulla base della loro responsabilità per quanto riguarda l’integrazione europea (Integrationsverantwortung), il Governo federale tedesco e il Parlamento (Bundestag) sono tenuti ad adottare misure volte a garantire che la Banca centrale europea porti avanti una valutazione di proporzionalità del Programma di acquisto del settore pubblico. Essi devono comunicare chiaramente il loro punto di vista giuridico alla Banca centrale europea o adottare altre misure per garantire il ripristino della conformità ai trattati. (232)
  4. Gli organi costituzionali, gli organi amministrativi e i tribunali tedeschi non possono partecipare allo sviluppo, all’attuazione, esecuzione o ratifica di atti ultra vires. Ciò vale in generale anche per la Banca centrale tedesca (Bundesbank). (234)

Conclusioni della parte motiva

(…)

Nella misura in cui la Corte costituzionale federale rileva che un atto di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea supera i limiti stabiliti dall’agenda europea per l’integrazione in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo e l’articolo 20, paragrafo 2, primo periodo della Legge fondamentale tedesca, questo atto ultra vires non prende parte al procedimento di applicazione del diritto dell’UE. Di conseguenza, l’atto ultra vires non trova applicazione in Germania e non ha alcun effetto vincolante in relazione a organi costituzionali tedeschi, autorità amministrative e tribunali. Questi organi, tribunali e autorità non possono partecipare né alla creazione, né all’attuazione, esecuzione o operatività di atti ultra vires. Ciò vale in generale anche per la Banca centrale tedesca (Bundesbank), tanto più che è chiamata a fornire consulenza al Governo federale in materia di politica monetaria ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, BBankG.

Al termine di un periodo transitorio di non più di tre mesi per il necessario coordinamento con il SEBC, la Bundesbank non potrà, quindi, più partecipare all’attuazione e all’esecuzione della decisione (UE) 2015/774, delle decisioni modificative (UE) 2015/2101, (EU) 2015/2464, (EU) 2016/702 e (EU) 2017/100 e della decisione del 12 settembre 201910, né effettuando ulteriori acquisti di obbligazioni, né contribuendo a un altro aumento del volume mensile degli acquisti11, a meno che il Consiglio direttivo della BCE non adotti una nuova decisione che dimostri in modo comprensibile e comprovato12 che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dalla BCE non sono sproporzionati rispetto agli effetti di politica economica e fiscale considerati nel Programma. Alle stesse condizioni, la Bundesbank deve garantire che le obbligazioni già acquistate nell’ambito del PSPP e detenute nel suo portafoglio siano vendute sulla base di una strategia, possibilmente a lungo termine, coordinata con il SEBC.

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